CHI SIAMO:
C.so Siracusa, 10
10136 Torino
P. IVA: 97504250016
CHI SIAMO - Statuto dell'Associazione Ex Alunni Istituto Sociale Torino
E' costituita in Torino l' "Associazione Ex Alunni dell'Istituto Sociale" di Torino della Compagnia di Gesù.
L'Associazione ha sede legale in Torino, C.so Siracusa n. 10, presso l'Istituto Sociale.
L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro.
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana tra le Associazioni degli Antichi Alunni ed Alunne della Compagnia di Gesù e, per suo tramite, al movimento internazionale degli Ex Alunni/e dei Gesuiti.
L'Associazione è giuridicamente ed amministrativamente autonoma rispetto all'Istituto Sociale e alle Autorità Ecclesiastiche.
I fini dell'Associazione sono in consonanza e in continuazione di quelli dell'Istituto Sociale e cioè:
Persegue, inoltre, finalità di solidarietà sociale in diversi campi quali beneficenza, formazione, sport dilettantistico, assistenza sociale e istruzione. A tale scopo, l'Associazione potrà, in particolare:
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Associazione è sottoposta al regime fiscale previsto per gli enti non commerciali dall'art. 87 comma 4 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
All'Associazione può appartenere qualunque persona di età non inferiore agli anni 18 che abbia frequentato per almeno un anno scolastico l'Istituto Sociale od altro Collegio dei Padri Gesuiti e che dichiari di accettare lo statuto e si impegni ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.
L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo; il quale, in caso di mancato accoglimento della domanda, è tenuto a comunicare la motivazione all'interessato.
I soci sono tenuti a versare annualmente una quota in denaro stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.
Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti e dello statuto, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.
La qualità di associato si perde per decadenza o recesso e l'associato non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
Decadono dalla qualità di socio gli associati in ritardo nel pagamento della quota associativa da undici mesi.
Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli associati che:
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'Associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata, da inviarsi al Presidente dell'Associazione.
Il verdetto definitivo del Collegio dei Probiviri è comunicato anche alla Presidenza della Federazione.
Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, che siano autorizzate e debitamente documentate.
Gli organi dell'Associazione sono:
Le cariche associative sono tutte elettive, non sono cumulabili tra loro e vi possono accedere tutti i soci.
Tutte le cariche sono ricoperte e svolte in forma di volontariato e non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo .
L'Assemblea dei Soci è l'organo normativo dell'Associazione ed è costituita dai soci regolarmente iscritti all'Associazione stessa.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente o da persona legalmente intervenuta, designata dalla maggioranza dei presenti.
In Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può disporre di una solo delega di un altro socio.
L' Assemblea ordinaria elettiva è convocata ogni tre anni dal Presidente dell'Associazione.
L' Assemblea per l'approvazione dei bilanci consultivo e preventivo è convocata annualmente dal Presidente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L' Assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci iscritti all'Associazione ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'avviso di convocazione delle Assemblee deve essere inviato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera, posta elettronica o fax. L'avviso di convocazione è altresì inviato alla Presidenza della Federazione Ex Alunni ed al Padre Assistente della Federazione stessa.
Della convocazione dell'Assemblea deve altresì essere data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso nella sede dell'Associazione ovvero sull'organo di stampa ufficiale dell'Associazione o sul sito Internet.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.
Delle riunioni delle Assemblee viene redatto un verbale, che viene inviato a tutti gli associati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici.
L'Assemblea:
Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria risultano validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti in regola con la quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e per alzata di mano, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto.
Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea risulta validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli iscritti in regola con la quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numeo dei soci presenti: le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per ciò che concerne i rinnovi delle cariche sociali e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera sempre a scrutinio segreto.
Il Presidente dell'Associazione rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione stessa.
Viene eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto: in caso di parità fra due o più candidati,si procede ad una votazione di ballottaggio.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, ne dirige i lavori e dà impulso a tutte le attività sociali.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva e che, come il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente il Consiglio Direttivo provvede, entro 30 giorni, all'elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via temporanea o permanente.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea.
Amministra il patrimonio ed i fondi sociali.
Si compone di quindici membri eletti, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvede a nominare, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché tre membri del Consiglio di Presidenza.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un consigliere gli subentra il socio che segue nella graduatoria di votazione.
Si configura la decadenza di un consigliere nel caso di tre assenze consecutive, non giustificate, alle riunioni del Consiglio: anche in tal caso gli subentra il socio che segue nella graduatoria di votazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni due mesi e, straordinariamente, su richiesta di almeno cinque consiglieri o del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno otto consiglieri, presenti personalmente o per delega, tranne che nella riunione che deve procedere alla nomina delle cariche di cui al comma 4, nella quale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ogni consigliere presente può avere una sola delega di un altro consigliere assente.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda la votazione a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la nomina delle cariche di cui al comma 4 la votazione avviene sempre a scrutinio segreto.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo; ne cura il loro invio, così come quello delle convocazioni del Consiglio stesso, ai Consiglieri, ai revisori dei Conti ed ai Probiviri.. Conserva i libri associativi non contabili; sovrintende alle formalità connesse con la presentazione delle candidature alle cariche sociali e svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme delle Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, il Tesoriere cura:
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di organizzare l'attività dell'Associazione in conformità agli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo nonché di eseguire eventuali interventi urgenti salvo in ogni caso la ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale dell'Associazione ed è composto di tre membri titolari e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e membri supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano di età.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Al Collegio dei Probiviri spetta l'interpretazione dello Statuto, ai fini di una sua esatta applicazione, ed ogni decisione in unica istanza per dirimere controversie per l'attribuzione delle funzioni fra gli organi sociali e per regolare la disciplina interna dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide, in seconda e definitiva istanza, sull'esclusione dei soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione ed è composto di tre membri titolari e due supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e membri supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano di età.
Il Collegio vigila sull'amministrazione dell'Associazione e del patrimonio sociale ed esegue i controlli contabili.
Annualmente svolge una relazione all'Assemblea ordinaria dei soci sui bilanci preventivo e consuntivo.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni, a seguito di convocazione ordinaria dell'Assemblea dei Soci.
Le candidature alle cariche sociali devono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, indetta per le elezioni.
Il seggio elettorale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci che non siano candidati ad alcuna carica sociale.
Il Presidente del seggio elettorale, prima di consegnare la scheda, controlla la qualità di socio dell'elettore e l'avvenuto pagamento della quota sociale.
E' ammessa la votazione per delega scritta ad altro socio, nella misura di una per ogni socio presente all'Assemblea.
In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procederà ad una votazione di ballottaggio.
Il Padre Assistente, nominato dai Superiori della Compagnia di Gesù, ha la funzione di formare lo spirito dell'Associazione, di assicurare il collegamento con la Direzione dell'Istituto e (ha il compito) di tutelare l'utilizzo e la denominazione "Istituto Sociale" ( avendo diritto di veto sull'utilizzo di tale denominazione.)
Ogni pubblicazione edita dall'Associazione, insieme alla firma del Presidente, recherà anche quella del Padre Assistente.
Il Padre Assistente partecipa senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.
Il patrimonio è costituito:
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di Enti non commerciali od ONLUS, che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dell'Associazione, che sarà costituito di due parti: il conto preventivo e quello consuntivo.
Entrambi devono essere accompagnati da una relazione dei Revisori dei conti ed approvati annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
L'Associazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dall'art 27 c.c., ovvero per delibera dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente.
Le modifiche dello Statuto sono competenza esclusiva dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 5.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al Segretario, che provvederà ad inviarle ai soci insieme con la convocazione dell'Assemblea.
L'attuazione del presente Statuto potrà essere demandata ad un apposito regolamento.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.